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Ricercatori e docenti rientrati prima del 2020: come accedere alle agevolazioni

I docenti e i ricercatori italiani iscritti all'Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, possono esercitare l’opzione per la misura di favore di ...

1 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

I docenti e i ricercatori italiani iscritti all’Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, possono esercitare l’opzione per la misura di favore di cui all’art. 5, co. 5-ter, D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019, mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (Agenzia Entrate – provvedimento 31 marzo 2022, n. 102028).

L’opzione può essere esercitata versando:

– il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;

– il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato tramite F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Per i lavoratori dipendenti l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro.

Per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

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