• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

+39 0434733590

studio@studioformentin.it

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Home
  • Chi siamo
  • Attività dello studio
  • Team
  • Attestazioni
  • Sedi
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk
  • Area riservata

Nessuna convivenza tra il regime forfetario e impatriati

L’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l'opzione per beneficiare del regime a favore dei "lavoratori impatriati". I due sistemi sono incompatibili in quanto sono...

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l’opzione per beneficiare del regime a favore dei “lavoratori impatriati”. I due sistemi sono incompatibili in quanto sono diversi i criteri di determinazione dell’imponibile, lo sconto d’imposta per i lavoratori che rientrano in Italia va infatti applicato sul reddito complessivo (Agenzia delle Entrate – risposta 20 settembre 2022 n. 460).

L’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, destinato al lavoratore che:

– trasferisce la residenza nel territorio dello Stato;

– non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L’adesione al ” regime forfetario” di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014, che rappresenta il regime “naturale” delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri “forfetari”, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa (art. 3, co. 3, TUIR), tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Al riguardo, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito che “il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario”.

Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.

Category iconSenza categoria

Footer

Studio Formentin Giovanna

P.IVA: 00265560938
Viale San Giovanni del Tempio 35/a
33077 Sacile (PN)

+39 0434 733590

eMail: studio@studioformentin.it
studio@studioformentin.it

Chi siamo

Lo Studio Formentin, da più di quarant’anni opera nel campo della Consulenza del Lavoro fornendo un’ampia gamma di servizi ed assistenza alle Aziende Clienti... [Continua]
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
Studio Formentin Giovanna | Copyright © 2025 | P.IVA: 00265560938
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta