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Bici e monopattini elettrici: determinata la percentuale del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nell...

24 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 maggio 2022, n. 176217)

Il Decreto Rilancio (co. 1-septies, articolo 44, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Successivamnete sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, è stato previsto che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto si rende noto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

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