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Nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare

L'INPS comunica i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (INPS, circolare 15 maggio 2024, n. 65). A seguito dell'abrogazione, dal 1° marz...

15 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (INPS, circolare 15 maggio 2024, n. 65).

A seguito dell’abrogazione, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

 

Nella circolare in commento, l’INPS rende noti i nuovi livelli reddituali rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4%.

 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

 

Alla circolare sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari. 

 

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna della prima tabella va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.

 

L’INPS ricorda che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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